[1]Gli Stati cui e' stata trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa acquisteranno tutti i beni e le proprieta' situate nei territori rispettivi e appartenenti al cessato o all'attuale Governo austriaco.

[2]Ai sensi del presente articolo, fra i beni e le proprieta' del cessato o dell'attuale Governo austriaco saranno compresi i beni appartenenti all'antico Impero d'Austria e la sua quota nei beni che appartenevano alla Monarchia austro-ungarica, tutte le proprieta' della Corona e i beni privati dell'antica famiglia sovrana d'Austria-Ungheria.

[3]I detti Stati non potranno accampare alcuna pretesa sulla proprieta' del cessato o dell'attuale Governo austriaco, situate fuori dei rispettivi territori.

[4]Il valore di questi beni o proprieta', acquistati dai datti Stati, eccetto che dall'Austria, sara' determinato dalla Commissione delle riparazioni per essere inscritto a debito dello Stato acquirente a credito dell'Austria, in conto delle somme da essa dovute a titolo di riparazioni. La Commissione delle riparazioni dovra' dedurre dal valore delle proprieta' pubbliche cosi' acquistate una somma proporzionale al contributo in denaro, terreni o materiali, fornito direttamente dalle Provincie, dai Comuni o da altri Enti locali autonomi, rispetto al prezzo di queste proprieta'.

[5]Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 203, relative al debito garantito, nel caso di uno Stato che acquisti beni e proprieta' a norma del presente articolo, dall'importo inscritto a credito dell'Austria e a debito del detto Stato a norma del comma precedente, sara' dedotto l'importo di quella parte del debito non garentito dall'antico Stato austriaco, assunto dallo Stato acquirente ai sensi del citato art. 203, che a giudizio della Commissione delle riparazioni corrisponde a spese concernenti i beni cosi' acquistati. Tale importo sara' determinato dalla Commissione delle riparazioni secondo i criteri che essa riterra' piu' equi.

[6]Fra le proprieta' del cessato Governo austriaco sara' inclusa una quota dei beni immobili di qualunque specie esistenti in Bosnia-Erzegovina, pei quali, a termini dell'art. 5 della convenzione 26 febbraio 1909, il Governo dell'antica Monarchia austro-ungarica pago' al Governo ottomano 2.500.000 lire turche. Questa quota sara' proporzionale al contributo dell'antico Impero d'Austria nel detto pagamento e l'Austria sara' accreditata, in conto riparazioni, del valore di essa, come sara' stabilito dalla Commissione delle riparazioni.

[7]In deroga alle precedenti disposizioni, saranno trasferiti senza pagamento.

[8]1° i beni e le proprieta' delle provincie, dei comuni, e di altri enti locali autonomi dell'antica Monarchia austro-ungarica (compresi quelli della Bosnia-Erzegovina) che non appartenevano alla detta Monarchia;

[9]2° le scuole e gli spedali appartenenti all'antica Monarchia austro-ungarica;

[10]3° le foreste che appartenevano all'antico regno di Polonia.

[11]Inoltre, gli edifici e gli altri beni situati nei rispettivi territori, trasferiti agli Stati indicati nel primo comma, il cui precipuo valore consiste nelle memorie storiche ad essi attinenti, e che gia' appartennero ai Regni di Boemia, di Polonia, di Croazia, Slavonia e Dalmazia, alla Bosnia-Erzegovina, alla Repubblica di Ragusa, alla Repubblica di Venezia, ai Principati vescovili di Trento e di Bressanone, potranno, col consenso della Commissione delle riparazioni, essere trasferiti senza pagamento agli Stati di cui si tratta.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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