[1]Le compagnie di assicurazione che avevano la propria sede principale nei territori che facevano parte dell'antica Monarchia austro-ungarica, avranno diritto di esercitare la loro industria sul territorio austriaco durante un periodo di dieci anni dalla entrata in vigore del presente trattato, senza che il cambiamento di cittadinanza possa pregiudicare in alcun modo la condizione giuridica di cui esse godevano in precedenza.

[2]Durante lo stesso periodo le operazioni delle dette compagnie non potranno essere sottoposte dall'Austria ad alcuna tassa od onere superiore a quelli che saranno imposti alle operazioni delle compagnie nazionali. Nessun provvedimento sara' adottato in danno delle loro proprieta', senza che sia applicato egualmente ai beni, diritti e interessi delle compagnie di assicurazione nazionali; qualora simili provvedimenti fossero adottati, saranno corrisposte adeguate indennita'.

[3]Queste disposizioni saranno applicabili solo in quanto e fino a che le compagnie austriache di assicurazione, che esercitavano in precedenza la loro industria nei territori trasferiti, saranno ammesse reciprocamente a godere dello stesso diritto di esercitare la loro industria nei detti territori, quand'anche la loro sede principale fosse fuori dei medesimi.

[4]Decorso il termine di dieci anni, le predette compagnie di assicurazione, appartenenti alle Potenze alleate e associate, godranno il trattamento di cui all'articolo 228 di questa parte del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art272 · fonte del testo

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