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[1]Oltre che alla istituzione di un ufficio temporaneo dei due censimenti il Governo provvedera' entro i limiti dei fondi indicati nell'art. 13, alla riorganizzazione dell'ufficio centrale di statistica, coordinando ad esso i servizi della statistica agraria e quelli di altre statistiche speciali.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 8 maggio 1910.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Raineri.
[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 992
1Il D.L. Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 992 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 30 giugno 1916 il termine assegnato dall'art. 15 della legge 8 maggio 1910, n. 212, per la presentazione al Parlamento di un disegno di legge inteso all'ordinamento definitivo dell'Ufficio centrale di statistica e alla determinazione della relativa pianta organica".
D.L. Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 130
2Il D.L. Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 130 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato fino a sei mesi dopo la conclusione della pace il termine assegnato dall'art. 15 della legge 8 maggio 1910, n. 212 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 1916, per la presentazione al Parlamento di un disegno di legge inteso al riordinamento definitivo dell'Ufficio centrale di statistica e alla determinazione della relativa pianta organica".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1917 al 16 dicembre 2009
