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[1]Oltre che alla istituzione di un ufficio temporaneo dei due censimenti il Governo provvedera' entro i limiti dei fondi indicati nell'art. 13, alla riorganizzazione dell'ufficio centrale di statistica, coordinando ad esso i servizi della statistica agraria e quelli di altre statistiche speciali.

[2]L'ordinamento definitivo dell'Ufficio centrale e la relativa pianta organica verranno stabiliti con apposito disegno di legge da presentarsi al Parlamento prima che siano compiute le operazioni dei due censimenti.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 8 maggio 1910.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Raineri.

[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 14 maggio 1910 al 21 luglio 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-05-08;212~art15 · fonte del testo

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