Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1915 al 28 febbraio 1917. Leggi il testo vigente →

[1]Oltre che alla istituzione di un ufficio temporaneo dei due censimenti il Governo provvedera' entro i limiti dei fondi indicati nell'art. 13, alla riorganizzazione dell'ufficio centrale di statistica, coordinando ad esso i servizi della statistica agraria e quelli di altre statistiche speciali.

[2]L'ordinamento definitivo dell'Ufficio centrale e la relativa pianta organica verranno stabiliti con apposito disegno di legge da presentarsi al Parlamento prima che siano compiute le operazioni dei due censimenti. 1

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 8 maggio 1910.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Raineri.

[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 992

1

Il D.L. Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 992 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 30 giugno 1916 il termine assegnato dall'art. 15 della legge 8 maggio 1910, n. 212, per la presentazione al Parlamento di un disegno di legge inteso all'ordinamento definitivo dell'Ufficio centrale di statistica e alla determinazione della relativa pianta organica".

Testo in vigore dal 21 luglio 1915 al 28 febbraio 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1915

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1910 al 21 luglio 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 992

    Il D.L. Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 992 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 30 giugno 1916 il termine assegnato dall'art. 15 della legge 8 maggio 1910, n. 212, per la presentazione al Parlamento di un disegno di legge inteso all'ordinamento definitivo dell'Ufficio centrale di statistica e alla determinazione della relativa pianta organica".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-05-08;212~art15 · fonte del testo

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