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[1]Oltre che alla istituzione di un ufficio temporaneo dei due censimenti il Governo provvedera' entro i limiti dei fondi indicati nell'art. 13, alla riorganizzazione dell'ufficio centrale di statistica, coordinando ad esso i servizi della statistica agraria e quelli di altre statistiche speciali.
[2]L'ordinamento definitivo dell'Ufficio centrale e la relativa pianta organica verranno stabiliti con apposito disegno di legge da presentarsi al Parlamento prima che siano compiute le operazioni dei due censimenti. 1
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 8 maggio 1910.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Raineri.
[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 992
1Il D.L. Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 992 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 30 giugno 1916 il termine assegnato dall'art. 15 della legge 8 maggio 1910, n. 212, per la presentazione al Parlamento di un disegno di legge inteso all'ordinamento definitivo dell'Ufficio centrale di statistica e alla determinazione della relativa pianta organica".
Testo in vigore dal 21 luglio 1915 al 28 febbraio 1917
