Art. 8 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 11 luglio 1907, n. 502.
Abrogato dal 7 agosto 1907
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Articolo abrogato dalla l. 11 luglio 1907, n. 502.
Abrogato dal 7 agosto 1907
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1881
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1881 al 7 agosto 1907. 39 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Una parte della forza motrice, non maggiore della meta', che si otterra' mediante la derivazione indicata nell'articolo antecedente, sara' ceduta in assoluta proprieta' allo Stato, nella misura che sara' riconosciuta necessaria per gli opifici governativi che s'istituissero in Roma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 1907, N. 502
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1881-05-14;209~convenzione-art8 · fonte del testo
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