Art. 8 (Convenzione)
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Una parte della forza motrice, non maggiore della meta', che si otterra' mediante la derivazione indicata nell'articolo antecedente, sara' ceduta in assoluta proprieta' allo Stato, nella misura che sara' riconosciuta necessaria per gli opifici governativi che s'istituissero in Roma.
Testo in vigore dal 20 maggio 1881 al 7 agosto 1907
