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[1]I Codici e le leggi italiane avranno nel territorio di Assab la loro applicazione agl'italiani del Regno, quanto ai rapporti di cittadinanza, di famiglia e di stato civile, alle successioni, e generalmente in tutto quello a cui non sia derogato dalle speciali norme legislative ed amministrative emanate per la colonia di Assab, come altresi' per regolare le loro relazioni giuridiche e contrattazioni con gli indigeni o con individui di straniere nazionalita', nonche' quelle tra stranieri, ovvero tra indigeni e stranieri.
[2]Rispetto agl'individui della popolazione indigena, saranno rispettate le loro credenze e pratiche religiose. Saranno regolati con la legislazione consuetudinaria finora per essi vigente il loro statuto personale, i rapporti di famiglia, i matrimoni, le successioni e tutte le relazioni di diritto privato, in quanto pero' quella legislazione non si opponga alla morale universale ed all'ordine pubblico, ne' ad essa sia derogato da espresse disposizioni.
[3]La giurisdizione sara' esercitata verso gl'indigeni in queste materie, e nei giudizi che avranno luogo tra essi senza partecipazione od interesse di altre persone italiane o straniere, da un magistrato dottore nella legge mussulmana (cadi'); questi pero' sara' nominato dal Regio commissario, ed amministrera' la giustizia in nome del Re d'Italia.
Testo in vigore dal 10 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
