Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. 286 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: E' data facolta' al Governo di provvedere con decreti Reali o Ministeriali, secondo l'importanza delle materie, all'ordinamento legislativo, amministrato, giudiziario ed economico della colonia, con quelle norme che saranno convenienti alle condizioni locali, e con potesta' di variarle nella stessa forma secondo i risultati della esperienza.
tolto: La colonia sara' sotto la diretta dipendenza del Ministero degli Affari Esteri, cui spettera' emanare gli occorrenti provvedimenti, previo accordo coi Ministeri competenti nelle rispettive materie.
tolto: Tra le facolta' accordate al Governo con la presente legge si comprendono le seguenti:
tolto: Regolare le attribuzioni del commissario civile ivi istituito, nonche' dei funzionari a cui potra' essere commessa, sotto la dipendenza gerarchica del commissario, la pubblica amministrazione in Assab, prescrivendo le norme cui dovranno uniformarsi;
tolto: Concedere nel territorio di Assab l'esenzione dal pagamento di qualunque specie di imposte, dirette o indirette, per un trentennio;
tolto: Stabilire in Assab un porto franco, con piena esenzione da ogni tassa doganale d'importazione, di esportazione o di transito, come pure dai diritti marittimi;
tolto: Accordare a Societa' od a privati, italiani, indigeni o stranieri, concessioni di terreni demaniali, o di qualsivoglia altra natura, nel possedimento di Assab, e determinarne, con norme generali, le condizioni;
tolto: Provvedere alle opere di pubblica utilita' in corso di esecuzione, ed alle altre urgenti, nel territorio medesimo;
tolto: Stipulare coi sovrani e capi delle prossime regioni convenzioni di amicizia e di commercio, e stabilire con essi patti di buon vicinato e per la sicurezza della colonia italiana.
tolto: Sara' presentata al Parlamento nella Sessione del 1884 una relazione per esporre i provvedimenti emanati, il primo ordinamento della colonia, lo stato dei vari servizi ed i rapporti della medesima con le vicine popolazioni. Una simile relazione sara' inseguito presentata periodicamente al Parlamento in fine di ogni biennio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1882-07-05;857~art2 · fonte del testo
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