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[1]((Il concorso verra' concesso per un tempo non maggiore di anni 30. Il tempo per il quale dura il concorso, si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il decimo di cui al numero secondo dell'articolo 12, non potra' essere maggiore del 3 d'interesse per ogni cento lire di capitale speso per eseguire le opere di prima categoria e del 2 per cento per quelle di seconda categoria.
[2]Il concorso dello Stato dovra' diminuire nel secondo periodo di un terzo. In ogni caso non potra' mai superare l'importo della meta' degli interessi, esclusa la quota di ammortamento. Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risulti altrimenti dagli atti)).
Testo in vigore dal 13 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
