Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1883
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1886 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il concorso verra' concesso per un tempo non maggiore di anni 30. Il tempo per il quale dura il concorso, si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il decimo di cui al numero secondo dell'articolo 12, non potra' essere maggiore del 3 d'interesse per ogni cento lire di capitale speso per eseguire le opere di prima categoria e del 2 per cento per quelle di seconda categoria.
tolto: Il concorso dello Stato dovra' diminuire nel secondo periodo di un terzo. In ogni caso non potra' mai superare l'importo della meta' degli interessi, esclusa la quota di ammortamento. Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risulti altrimenti dagli atti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1883-12-25;1790~art14 · fonte del testo
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