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Il concorso verra' concesso per un tempo non maggiore di anni 30. Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il decimo di cui al numero secondo dell'art. 12, non potra' essere maggiore del 3 d'interesse per ogni 100 lire di capitale speso per eseguire le opere di 1ª categoria, e del 2 per cento per quelle di 2ª categoria. Il concorso dello Stato dovra' diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell'ultimo periodo di un altro terzo. Il concorso annuo complessivo pero' dello Stato, dei comuni e delle provincie non potra' mai superare l'importo della meta' degl'interessi, esclusa la quota di ammortamento.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 13 aprile 1886
