Art. 7
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[1]((L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.))
[2]In caso di recidiva, e fermo il disposto dell'articolo 99 del Codice penale, il giudice puo' disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.
[3]Ove venga presentata domanda di oblazione ((ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale)) e la contravvenzione constatata costituisca violazione di norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione, il giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, e', tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto.
[4]Il Prefetto, valutate le circostanze, puo' disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.
[5]Durante il periodo di sospensione l'esercente e' obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga.
Testo in vigore dal 26 aprile 1995 al 25 febbraio 1996
