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[1]((L'esercente che contravviene alla legge e al regolamento e' punito con l'ammenda da lire mille a ottomila per ciascuna delle persone occupate nel lavoro, alle quali si riferisce la contravvenzione.

[2]In caso di recidiva, oltre l'aggravamento della pena preveduto dal Codice penale, si puo' applicare la sospensione dall'esercizio della industria fino ad un mese.

[3]Durante la sospensione, l'esercente e' obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga)).

Testo in vigore dal 11 marzo 1952 al 15 novembre 1962

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 21/1964

    Questione infondata
    14 marzo 1964

    Il divieto del lavoro notturno dei fornai, sancito negli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, nel testo modificato dalle leggi 11 febbraio 1952, n. 63, e 16 ottobre 1962, n. 1498, si riferisce tanto al lavoro dei fornai dipendenti che degli stessi imprenditori. Le ragioni che spinsero il legislatore del 1908 a sancire tale divieto - e che con valutazione non censurabile è stato ribadito dal legislatore del 1952 e del 1962 - vanno ricercate nell'intento di assicurare una tutela sanitaria alle persone addette alla panificazione, padroni od operai che fossero, e di apprestare una tutela igienica per un prodotto alimentare di generale consumo, qual'è il pane. Tali finalità di tutela sanitaria ben possono costituire una delle ragioni di utilità sociale, che a mente dell'art. 41 della Costituzione, giustificano le limitazioni all'iniziativa economica privata (v. sent. 29/57). Ed il divieto del lavoro notturno non può non valere nei confronti di chiunque presti la sua opera, quale che sia la sua qualifica e la sua posizione nell'impresa. Di fronte all'articolo 32 della Costituzione - e, si può aggiungere, di fronte anche all'art. 3 - non si possono fare discriminazioni fra la salute del lavoratore subordinato e quella del lavoratore autonomo, i quali tutti hanno diritto ad una eguale tutela, quando, come nella specie, il pericolo per la salute sia eguale per chiunque si trovi nella medesima situazione. - S. n. 29/1957.

    Art. 1 Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie · Art. 7 Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie · Art. 41 cost. · Art. 1 Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 1952

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1908 al 11 marzo 1952. 92 parole tolte, 61 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'esercente tolto: nel cui panificio si contravvenga alla legge o al regolamento, aggiunto: che contravviene alla legge e al regolamento e' punito con tolto: ammenda fino a 50 lire aggiunto: l'ammenda da lire mille a ottomila per ciascuna delle persone tolto: impiegate nel lavoro e aggiunto: occupate nel lavoro, alle quali si riferisce la contravvenzionetolto: , senza che possa sorpassare la somma complessiva di L. 1000.aggiunto: .

tolto: Sono puniti con ammenda sino a L. 30 gli operai trovati al lavoro contro le prescrizioni della legge. Essi pero' saranno esenti da pena quando risulti che l'infrazione sia dovuta a coazione da parte del proprietarioaggiunto: In caso di recidiva, oltre l'aggravamento della pena preveduto dal Codice penale, si puo' applicare la sospensione dall'esercizio della industria fino ad un mese.

tolto: Il provento delle pene pecuniarie sara' devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e vecchiaia degli operai, istituita con legge 17 luglio 1898, n. 350aggiunto: Durante la sospensione, l'esercente e' obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-03-22;105~art7 · fonte del testo

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