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[1]La prescrizione della condanna comincia a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo la esecuzione gia' cominciata della condanna.
[2]Qualunque atto dell'Autorita' competente per la esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato, interrompe la prescrizione; e nelle pene restrittive la interrompe altresi' l'arresto del condannato, cui siasi proceduto per l'esecuzione della pena.
[3]La prescrizione della condanna e' pure interrotta, se durante li suo corso il condannato commette un reato della stessa indole.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
