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[1]La prescrizione della condanna comincia a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo la esecuzione gia' cominciata della condanna.

[2]Qualunque atto dell'Autorita' competente per la esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato, interrompe la prescrizione; e nelle pene restrittive la interrompe altresi' l'arresto del condannato, cui siasi proceduto per l'esecuzione della pena.

[3]La prescrizione della condanna e' pure interrotta, se durante li suo corso il condannato commette un reato della stessa indole.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art92 · fonte del testo

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