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[1]Il corso della prescrizione dell'azione penale e' interrotto dalla pronuncia della condanna in contradittorio o in contumacia.

[2]Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorche' rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli e' imputato; ma l'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo eccedente nel suo complesso la meta' dei termini rispettivamente stabiliti nell'articolo 87.

[3]Se la legge stabilisce un termine di prescrizione piu' breve di un anno, il corso della prescrizione e' interrotto da qualsiasi atto di procedimento; ma, se nel termine di un anno dal giorno in cui e' cominciata la prescrizione, giusta l'articolo 88, non e' proferita la sentenza di condanna, l'azione penale e' prescritta.

[4]La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno della interruzione.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art89 · fonte del testo

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