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[1]La prescrizione comincia, per i reati consumati, dal giorno della consumazione; per i reati tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; per i reati continuati o permanenti, dal giorno in cui cesso' la continuazione o la permanenza del fatto.

[2]Se l'azione penale non puo' essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risoluta una questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data o la questione fu irrevocabilmente definita.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art88 · fonte del testo

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