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L'amnistia, la remissione della parte lesa, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, ne' delle pene pecuniarie gia' soddisfatte all'erario; e non pregiudicano al diritto dei privati per le restituzioni ed il risarcimento dei danni ammessi nella sentenza.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art86 · fonte del testo

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