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L'amnistia, la remissione della parte lesa, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, ne' delle pene pecuniarie gia' soddisfatte all'erario; e non pregiudicano al diritto dei privati per le restituzioni ed il risarcimento dei danni ammessi nella sentenza.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
