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[2]1°. se, giusta l'una o l'altra legge, l'azione penale e' estinta;
[3]2°. Se trattasi di delitto per il quale, giusta il primo capoverso dell'art. 9, non sia ammessa l'estradizione;
[4]3°. se l'imputato giudicato in paese estero e' stato definitivamente prosciolto, ovvero, se condannato, ha scontato la pena o la condanna e' estinta. Se non ha scontato interamente la pena, puo' rinnovarsi il giudizio; e in caso di condanna si tiene conto della parte di pena gia' scontata.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
