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Per gli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non solo quelli ond'e' violata una stessa disposizione di legge, ma anche quelli indicati negli articoli del codice rispettivamente riuniti sotto le lettere seguenti:
- a)articoli 159 a 164, 194, 246 a 250, 304, 305, 306, 347, numero 5°, 354 numero 1°, 381 a 402;
- b)articoli 141 a 144, 149, 150, 156 a 158, 179 a 182, 345 a 351, 353 a 355, 362 a 365;
- c)articoli 101 a 134;
- d)articoli 135 a 140, 145 a 148, 153, 166 a 193, 237 a 245;
- e)articoli 202 a 210, 246 a 287, 392 a 396;
- f)articoli 288 a 309;
- g)articoli 314 a 331.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
