Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque denuncia all' Autorita' giudiziaria o ad un ufficiale pubblico avente obbligo di farne rapporto all'Autorita' competente, un reato che sa non essere avvenuto, ovvero ne simula le tracce, per modo che l'Autorita' possa, anche d'ufficio, intraprendere un procedimento penale per accertarlo, e' punito, quando il fatto non costituisca il delitto preveduto nel capo seguente, con la reclusione sino a trenta mesi.
tolto: Con la stessa pena, e' punito colui che davanti all' Autorita' giudiziaria dichiara falsamente dl aver commesso o di essere concorso a commettere un reato al quale fu estraneo, eccetto che la falsa dichiarazione sia diretta a salvare un prossimo congiunto.aggiunto: Codice Penale-art. 202 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art202 · fonte del testo
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