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[1]Chiunque, dopo una sentenza irrevocabile di condanna, commette, entro il termine fissato dalla legge per la prescrizione della condanna medesima, un altro reato della stessa indole, soggiace ad un aggravamento della pena incorsa, secondo le norme seguenti:

[2]1.° se la pena incorsa per il nuovo reato e' la reclusione, la durata ordinaria della segregazione cellulare continua e' aumentata della meta'; ed ove per legge la reclusione debba scontarsi interamente in tale segregazione, la pena e' aumentata di un terzo; 2.° se la pena incorsa per il nuovo reato e' diversa dalla reclusione, essa e' aumentata di un terzo, ove sia inferiore a trenta mesi, e di un sesto negli altri casi.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art75 · fonte del testo

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