Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 111 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, dopo una sentenza irrevocabile di condanna, commette, entro il termine fissato dalla legge per la prescrizione della condanna medesima, un altro reato della stessa indole, soggiace ad un aggravamento della pena incorsa, secondo le norme seguenti:
tolto: 1.° se la pena incorsa per il nuovo reato e' la reclusione, la durata ordinaria della segregazione cellulare continua e' aumentata della meta'; ed ove per legge la reclusione debba scontarsi interamente in tale segregazione, la pena e' aumentata di un terzo; 2.° se la pena incorsa per il nuovo reato e' diversa dalla reclusione, essa e' aumentata di un terzo, ove sia inferiore a trenta mesi, e di un sesto negli altri casi.aggiunto: Codice Penale-art. 75 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art75 · fonte del testo
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