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Piu' violazioni della stessa disposizione di legge penale, anche se commesse in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione delittuosa, si considerano per un solo reato; ma in questo caso a pena e' aumentata da un sesto ad un terzo.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
