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[1]Lo straniero, che, fuori dei casi indicati nell'art. 5, commette in territorio estero, a danno di un cittadino o dello Stato italiano, un delitto che importi, anche giusta le leggi dello Stato dove lo ha commesso, una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore a tre anni, e' giudicato, sempre che si trovi nel territorio del regno, con l'applicazione della piu' mite tra le due leggi; e se il delitto importa una pena di minore durata, si procede soltanto a querela della parte lesa.

[2]Lo straniero puo' altresi' essere giudicato, sempre che si trovi nel territorio del regno, con l'applicazione della piu' mite tra le due leggi, per ogni delitto commesso all'estero a danno di uno straniero, che importi, anche giusta le leggi dello Stato dove lo ha commesso, una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore a tre anni, purche' concorrano le seguenti condizioni:

[3]1° che il delitto sia tra quelli rispetto ai quali esiste convenzione di estradizione, ovvero sia tra quelli contro il diritto delle genti, o contro la persona, la proprieta', la fede pubblica, il buon costume o l'ordine delle famiglie, ovvero costituisca bancarotta fraudolenta;

[4]2° che non sia stata accettata la estradizione del colpevole dal Governo del luogo nel quale ha commesso il delitto, ne' da quello della sua patria.

[5]Non procedendosi a giudizio, il Governo puo' espellere lo straniero dal regno nei casi e modi permessi dalle leggi; e, ove sia stato giudicato e condannato, puo' espellerlo dopo scontata la pena.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art7 · fonte del testo

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