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[1]E' punito con la reclusione per non meno di dodici anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il reato medesimo diminuita della meta', colui che ha avuto parte nel reato:

[2]1°. con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo;

[3]2.° col dare istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo; 3.° col facilitarne la esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto, ovvero anche dopo il medesimo, ma in seguito a precedente accordo.

[4]La diminuzione di pena per il colpevole di taluno dei fatti preveduti nel presente articolo non ha luogo, se il reato senza il suo concorso non sarebbe stato commesso.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art63 · fonte del testo

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