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Chiunque, nel fine di commettere un delitto, ha compiuto tutto cio' che e' necessario alla sua consumazione, se questa non e' avvenuta per circostanze fortuite ed indipendenti dalla propria volonta', e' punito con la reclusione da venti a trent'anni, ove la pena stabilita per il delitto sia dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il delitto medesimo diminuita di un sesto.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art59 · fonte del testo

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