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[1]Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo dello Stato, o di falsificazione di moneta avente corso legale nel regno, o di titoli di debito pubblico, o di carte di pubblico credito, che importi una pena restrittiva della liberta' personale eccedente cinque anni, e' giudicato e punito secondo le leggi italiane.
[2]Puo' essere giudicato e punito secondo le leggi italiane, ancorche' sia gia' stato giudicato nel paese in cui ha commesso il delitto, ma in tal caso si tiene conto della pena gia' scontata.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
