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Chiunque omette di collocare i segnali e ripari prescritti dai regolamenti, per impedire pericoli derivanti da opere fatte o da oggetti lasciati in luogo di pubblico passaggio, ovvero, senza legittimo incarico, spegne i fanali della pubblica illuminazione o rimuove i segnali suddetti, e' punito con l'ammenda sino a lire cinquecento, cui puo' essere aggiunto l'arresto sino a venti anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
