Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il proprietario o chi lo rappresenta, che non provvede al ristauro di un edificio od altra costruzione minacciante, in tutto od in parte, rovina, con pericolo per l'altrui sicurezza, e' punito, quando il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire dieci a cento.
tolto: Se l'edificio o la costruzione rovina in tutto od in parte, la pena e', quando il fatto costituisca reato piu' grave, dell'ammenda sino a lire mille.
tolto: Se, dopo la rovina, il colpevole trascura di provvedere a far rimuovere il pericolo persistente in causa dell'edificio o della costruzione in parte rovinata, la detta ammenda non e' minore di lire cento.aggiunto: Codice Penale-art. 450 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art450 · fonte del testo
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