Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, essendo obbligato alla conservazione od al ristauro di un edificio, che dai periti delegati dall'Autorita' competente e' stato giudicato pericoloso all'altrui sicurezza, e non ha provveduto, in seguito all'intimazione dell'Autorita' medesima, a far cessare il pericolo, e' punito con l'ammenda sino a lire cinquecento.

[2]Se e' accaduta la rovina dell'edificio, si applicano, quando il fatto non costituisca reato piu' grave, l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda non minore di lire cento a mille.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art449 · fonte del testo

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