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[1]L'imputato dei reati preveduti negli articoli precedenti non e' ammesso a provare, a sua discolpa, la verita' o la notorieta' del fatto o della qualita' attribuita alla persona offesa.
[2]La prova della verita' e' pero' ammessa:
[3]1.° se la persona offesa e' un pubblico ufficiale, ed il fatto o la qualita' ad esso attribuita si riferisce all'esercizio delle sue funzioni, salvo il disposto degli articoli 186 e 187;
[4]2.° se per il fatto attribuito alla persona offesa e' tuttora aperto contro di essa o viene iniziato un procedimento penale;
[5]3.° se il querelante ha formalmente domandato che il giudizio si estenda anche ad accertare la verita' o la falsita' del fatto o della qualita' ad esso attribuita.
[6]Se la verita' dei fatti o delle qualita' e' provato, o se per essi la persona offesa e' stata condannata con sentenza irrevocabile, l'autore della imputazione va esente da pena, salvo per le offese non dipendenti dalla imputazione medesima.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
