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[1]Il giudice non puo' aumentare, na' diminuire, ne' commutare alcuna pena, se non nei casi espressamente determinati dalla legge.

[2]Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita di una determinata frazione della sua durata o del suo ammontare, l'aumento o la diminuzione non deve di necessita' operarsi sul massimo o sul minimo della pena, ma su quella quantita' di essa che il giudice applicherebbe al colpevole ove non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

[3]Nell'aumento o nella diminuzione non si possono mai oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

[4]Se devesi diminuire la pena dell'arresto o dell'ammenda, il cui massimo stabilito dalla legge non superi, rispettivamente, cinque giorni o cinquanta lire, in luogo di essa si applica la riprensione giudiziale.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art30 · fonte del testo

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