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[1]Chiunque commette un reato nel territorio del regno e' punito secondo le leggi italiane.
[2]Il cittadino e' giudicato nel regno, ancorche' sia gia' stato giudicato all'estero.
[3]Lo straniero, che e' gia' stato giudicato all'estero, puo' essere giudicato nel Regno.
[4]Nei casi preveduti dai due capoversi precedenti si tiene conto della pena gia' scontata.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
