Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque commette un reato nel territorio del regno e' punito secondo le leggi italiane.

[2]Il cittadino e' giudicato nel regno, ancorche' sia gia' stato giudicato all'estero.

[3]Lo straniero, che e' gia' stato giudicato all'estero, puo' essere giudicato nel Regno.

[4]Nei casi preveduti dai due capoversi precedenti si tiene conto della pena gia' scontata.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art3 · fonte del testo

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