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Chiunque in qualsiasi modo distrugge, in tutto od in parte, o rende altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua, o rimuove gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime, e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni; e da sei a dodici anni, se ne e' derivato pericolo, anche meramente possibile per la vita delle persone.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
