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Chiunque in qualsiasi modo distrugge, in tutto od in parte, o rende altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua, o rimuove gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime, e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni; e da sei a dodici anni, se ne e' derivato pericolo, anche meramente possibile per la vita delle persone.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art294 · fonte del testo

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