Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque rompe argini o dighe, od altre opere palesemente destinate a pubblica difesa contro le acque od a pubblico riparo da infortunii, e' punito, se ha fatto sorgere il pericolo di una inondazione o di altro disastro, con la reclusione da uno a cinque anni.

[2]Se dal fatto e' seguita l'inondazione od altro disastro, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art291 · fonte del testo

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