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[1]Chiunque rompe argini o dighe, od altre opere palesemente destinate a pubblica difesa contro le acque od a pubblico riparo da infortunii, e' punito, se ha fatto sorgere il pericolo di una inondazione o di altro disastro, con la reclusione da uno a cinque anni.
[2]Se dal fatto e' seguita l'inondazione od altro disastro, si applica la disposizione dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
