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[1]Chiunque contraffa' in qualsiasi modo i bolli, punzoni, marchi od altri strumenti destinati per disposizione delle leggi o del Governo ad una pubblica certificazione, ovvero fa uso di tali strumenti, anche se da altri contraffatti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire cinquanta a tremila.
[2]Con le stesse pene e' punito chi, non avendo partecipato alla contraffazione, espone in vendita oggetti sui quali si e' fatto uso di detti strumenti contraffatti.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
