Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 136 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chiunque, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, s'impossessa di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, ne' altrimenti chiusi, esistenti negli ufficii a cui appartiene, od a lui consegnati per ragione del suo ufficio, ovvero li apre, se suggellati o altrimenti chiusi, per conoscerne il contenuto, o li consegna o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa dal destinatario, punito con la reclusione da quattro a trenta mesi.
tolto: Con le stesse pene e' punito colui che, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, sopprime una lettera, ovvero sopprime un telegramma presentato per la trasmissione, o ricevuto per la consegna al destinatario, o conosciuto durante la trasmissione.
tolto: Se i fatti indicati nel presente articolo hanno nociuto a taluno, alle dette pene si aggiunge la multa da lire cento a tremila.aggiunto: Codice Penale-art. 155 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art155 · fonte del testo
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