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[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 63, presta ricovero od assistenza agli associati, od a taluno di essi, e' punito con la reclusione sino ad un anno.
[2]Va esente da pena colui che ha somministrato vitto o ricovero ad un prossimo congiunto.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
