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Qualora l'evaso si costituisca spontaneamente in carcere, la pena stabilita nell'articolo 215 e' diminuita di un terzo; quella stabilita nel numero 2° dell'articolo 216 e' diminuita della meta'; e, nel caso preveduto nel numero 1° del detto articolo 216, l'evaso non va soggetto ad alcun aggravamento di pena.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
