Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il condannato, che evade usando uno dei mezzi indicati nello articolo precedente, e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave:
tolto: 1.° con un aumento sino a due anni del termine minimo stabilito dall' articolo 11 per la segregazione cellulare continua, se scontava la pena dell'ergastolo;
tolto: 2.° con un prolungamento di pena equivalente ad un mese per ogni anno, e a tre giorni per ogni mese della pena che scontava, se trattasi di altra pena restrittiva della liberta' personale.
tolto: Le dette pene si applicano al condannato ammesso, giusta l'articolo 13, a lavorare fuori delle case di pena, per il solo fatto dell'evasione o della fuga dal luogo in cui attendeva al lavoro.aggiunto: Codice Penale-art. 216 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art216 · fonte del testo
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