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[1]Il condannato, che evade usando uno dei mezzi indicati nello articolo precedente, e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave:
[2]1.° con un aumento sino a due anni del termine minimo stabilito dall' articolo 11 per la segregazione cellulare continua, se scontava la pena dell'ergastolo;
[3]2.° con un prolungamento di pena equivalente ad un mese per ogni anno, e a tre giorni per ogni mese della pena che scontava, se trattasi di altra pena restrittiva della liberta' personale.
[4]Le dette pene si applicano al condannato ammesso, giusta l'articolo 13, a lavorare fuori delle case di pena, per il solo fatto dell'evasione o della fuga dal luogo in cui attendeva al lavoro.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
