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[1]Il condannato, che evade usando uno dei mezzi indicati nello articolo precedente, e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave:

[2]1.° con un aumento sino a due anni del termine minimo stabilito dall' articolo 11 per la segregazione cellulare continua, se scontava la pena dell'ergastolo;

[3]2.° con un prolungamento di pena equivalente ad un mese per ogni anno, e a tre giorni per ogni mese della pena che scontava, se trattasi di altra pena restrittiva della liberta' personale.

[4]Le dette pene si applicano al condannato ammesso, giusta l'articolo 13, a lavorare fuori delle case di pena, per il solo fatto dell'evasione o della fuga dal luogo in cui attendeva al lavoro.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art216 · fonte del testo

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