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[1]Va esente da pena il colpevole del fatto preveduto nell'articolo precedente:
[2]1.° se, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale se' medesimo od alcuno dei suoi prossimi congiunti, purche' non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna;
[3]2.° se, avendo deposto in un dibattimento orale, ritratta il falso e manifesta il vero prima che il medesimo sia stato chiuso, o prima che la causa sia stata rinviata ad altra udienza.
[4]Se la ritrattazione e' fatta in tempo successivo, o se riguarda una falsa deposizione in causa civile, la pena e' diminuita da un terzo alla meta', purche' la ritrattazione avvenga prima che sia pronunciata sentenza o verdetto dei Giurati nella causa in cui e' stato deposto il falso; ma, se dalla falsa deposizione e' derivato l'arresto di qualche persona od altro grave pregiudizio alla medesima, la pena e' diminuita soltanto di un sesto.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
