Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chiunque, chiamato nelle forme legali dall'Autorita' a fare testimonianza o perizia, od a prestare un ufficio dovuto per legge, omette di presentarsi; ovvero, allegando una circostanza falsa, ottiene di esimersi dal comparire; ovvero, essendosi presentato, ricusa di fare la testimonianza o la perizia, o di prestare l'ufficio richiesto, e' punito con la detenzione sino a sei mesi o con multa da lire cento a mille.
tolto: Questa disposizione si applica anche ai Giurati, quando ottengono l'esenzione allegando una circostanza falsa.
tolto: Se si tratta di un perito, alla detenzione e' aggiunta l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione od arte.aggiunto: Codice Penale-art. 201 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art201 · fonte del testo
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