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[1]Chiunque, chiamato nelle forme legali dall'Autorita' a fare testimonianza o perizia, od a prestare un ufficio dovuto per legge, omette di presentarsi; ovvero, allegando una circostanza falsa, ottiene di esimersi dal comparire; ovvero, essendosi presentato, ricusa di fare la testimonianza o la perizia, o di prestare l'ufficio richiesto, e' punito con la detenzione sino a sei mesi o con multa da lire cento a mille.

[2]Questa disposizione si applica anche ai Giurati, quando ottengono l'esenzione allegando una circostanza falsa.

[3]Se si tratta di un perito, alla detenzione e' aggiunta l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione od arte.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art201 · fonte del testo

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