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[1]Chiunque, chiamato nelle forme legali dall'Autorita' a fare testimonianza o perizia, od a prestare un ufficio dovuto per legge, omette di presentarsi; ovvero, allegando una circostanza falsa, ottiene di esimersi dal comparire; ovvero, essendosi presentato, ricusa di fare la testimonianza o la perizia, o di prestare l'ufficio richiesto, e' punito con la detenzione sino a sei mesi o con multa da lire cento a mille.
[2]Questa disposizione si applica anche ai Giurati, quando ottengono l'esenzione allegando una circostanza falsa.
[3]Se si tratta di un perito, alla detenzione e' aggiunta l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione od arte.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
