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Quando, per eseguire od occultare alcuno dei delitti preveduti nel presente titolo, il colpevole fa uso di un mezzo che costituisce per se' stesso un delitto piu' grave, e' punito con la pena stabilita per il delitto piu' grave, aumentata da un sesto ad un terzo.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
