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[1]Chiunque sottrae o converte in profitto di se' o di un terzo o rifiuta di consegnare a chi di ragione cose sottoposte a pignoramento od a sequestro e affidate alla sua custodia, e' punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con multa da lire mille a tremila.
[2]Se il colpevole e' lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, senza esserne il custode giudiziario, la pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da lire trecento a millecinquecento.
[3]Se il valore della cosa e' lieve, la pena e' diminuita della meta'.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
