Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque sottrae o converte in profitto di se' o di un terzo o rifiuta di consegnare a chi di ragione cose sottoposte a pignoramento od a sequestro e affidate alla sua custodia, e' punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con multa da lire mille a tremila.

[2]Se il colpevole e' lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, senza esserne il custode giudiziario, la pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da lire trecento a millecinquecento.

[3]Se il valore della cosa e' lieve, la pena e' diminuita della meta'.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art192 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari