Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 129 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chiunque sottrae, sopprime, distrugge od altera corpi di reato, atti o documenti custoditi in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale, in ragione di tale sua qualita', e' punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.
tolto: Se il colpevole e' lo stesso pubblico ufficiale che ne aveva la consegna per ragione del suo ufficio, la pena, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, e' della interdizione perpetua dai pubblici ufficii, della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da lire cinquanta a tremila.
tolto: Se il danno e' lieve, o se il colpevole ha restituito spontaneamente l'atto o il documento sottratto prima di ogni provvedimento giudiziale a suo riguardo ed a lui reso noto legalmente, la pena e' diminuita dalla meta' a due terzi.aggiunto: Codice Penale-art. 191 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art191 · fonte del testo
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