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[1]Chiunque sottrae, sopprime, distrugge od altera corpi di reato, atti o documenti custoditi in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale, in ragione di tale sua qualita', e' punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.
[2]Se il colpevole e' lo stesso pubblico ufficiale che ne aveva la consegna per ragione del suo ufficio, la pena, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, e' della interdizione perpetua dai pubblici ufficii, della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da lire cinquanta a tremila.
[3]Se il danno e' lieve, o se il colpevole ha restituito spontaneamente l'atto o il documento sottratto prima di ogni provvedimento giudiziale a suo riguardo ed a lui reso noto legalmente, la pena e' diminuita dalla meta' a due terzi.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
