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[1]Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, assume ed esercita funzioni pubbliche, civili o militari, e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la detenzione sino a tre mesi, salve le pene per gli altri reati commessi nell'esercizio di tali funzioni.
[2]Con la stessa pena e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e' punito il pubblico ufficiale, che, dopo aver ricevuta comunicazione ufficiale dell'ordine o dell'avviso che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua ad esercitarle.
[3]La sentenza e' pubblicata per estratto, a spese del condannato, in un giornale della provincia in cui egli ha commesso il delitto ed in altro di quella in cui ha il domicilio: ambedue designati dal giudice.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
